Hai mai sentito parlare della carta dei diritti del passeggero?
L'hai già sentita nominare qualche volta, vero?
E' un documento che dovrebbe tutelare ogni viaggiatore da disservizi del trasporto aereo ma, in realtà, rappresenta un'arma a doppio taglio...e quello che rischia il taglio più profondo è proprio
il viaggiatore!
Te lo spiego brevemente:
La carta dei diritti del è un documento che racchiude in sostanza il Regolamento (CE) 261/2004 che ha sostituito quello in vigore dal 1991.
Questo documento "dovrebbe" tutelare i passeggeri in caso di disservizi delle compagnie aeree e stabilisce le
compensazioni spettanti e le assistenze in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo aereo oltre un determinato periodo.
Questo regolamento vale solo su compagnie aeree all'interno della CEE e su voli operati da/per aeroporti facenti parte della CEE.
Per tutti gli altri casi, si fa riferimento alla legislazione del paese d'origine (ma questa è un'altra storia).
"Beh interessante, esiste una norma che ci tutela e stabilisce anche delle compensazioni in caso di disservizio"...tu dirai
In realtà all'inizio ho detto "dovrebbe", perché dopo quello che ti dirò vedrai che non è tutto a vantaggio del viaggiatore...anzi
E si, perché se da un lato si ha una tutela a fronte di tutti quei disservizi che si possono creare il giorno della partenza (over-booking ,cancellazioni e ritardi), dall'altra non c'è una
tutela per le cancellazioni avvenute dopo la prenotazione e prima della partenza
"Ma come?"
Vediamolo subito...tutto è scritto chiaramente su questa "carta dei diritti".
In caso di cancellazione, mancato imbarco (per over-booking) e ritardo aereo (dalle 2 alle 4 ore di ritardo, almeno, in base alla lunghezza del volo) si avrà sempre, oltre alla restituzione del
costo pagato, un indennizzo in base alla seguente tabella:
Come vedi, è già stabilito a priori quanto e cosa ti spetta in base alla distanza che dovrai percorrere.
Per cui se ,
per esempio, venisse cancellato un volo Torino-Francoforte per cause che non siano inerenti a scioperi, mal tempo etc (in questo caso non si avrebbe diritto alla compensazione) si avrebbe un
risarcimento di € 250 oltre alla restituzione del costo pagato per il biglietto nel caso la compagnia aerea non avesse un'alternativa per far partire comunque il passeggero.
Fin qui tutto bene! Ma c'è sempre un ma... un punto
dolente.
Infatti, le cancellazioni dei voli non sempre avvengono il giorno della partenza, ma può succedere ben prima.
Devi sapere che, spesso, le compagnie aeree, in base ai riempimenti dei voli, decidono di cancellare anzitempo dei collegamenti poiché poco profittevoli rispetto a quel che si pensava, piuttosto che variare le schedulazioni iniziali e cambiare il giorno di partenza.
In tutto questo la carta dei diritti, che "dovrebbe" tutelarti in realtà arriva in soccorso delle compagnie. Infatti al punto 2.2 compare questo:
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pHqghUme (sabato, 02 ottobre 2021)
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pHqghUme (sabato, 02 ottobre 2021 14:08)
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pHqghUme (sabato, 02 ottobre 2021 14:08)
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pHqghUme (sabato, 02 ottobre 2021)
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pHqghUme (sabato, 02 ottobre 2021 14:23)
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